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Noi di Analysis for Business vi teniamo sempre aggiornati in materia di finanza; oggi parliamo del Medio Credito Centrale e fideiussioni.

Soprattutto dopo l’avvento della pandemia, le banche hanno erogato moltissimi finanziamenti a sostegno delle aziende in difficoltà e si sono oggettivamente super garantite, supportate dalle garanzie di Stato attraverso MCC e spesso pretendendo anche fideiussioni terze ad ulteriore copertura del debito. Questa “super-garanzia” ha come conseguenza quella di aggravare pesantemente la posizione del garante, perché́ nel caso di in cui l’azienda si trovasse nella difficoltà del rimborso del debito, il fideiussore si troverebbe a ricevere un decreto ingiuntivo dalla banca e poi anche una cartella esattoriale da parte dello Stato (salva poi semmai la riduzione della pretesa bancaria post incasso da MCC).

Queste operazioni tuttavia secondo anche il Tribunale di Torino non sono del tutto legittime infatti nell’ordinanza in commento ed in accoglimento delle contestazioni svolte dagli scriventi, ha dichiarato la parziale nullità̀ della fideiussione nella parte in cui garantiva il medesimo debito già̀ coperto da garanzia statale perché́ “la fideiussione bancaria rientra tra le garanzie vietate in concomitanza del Fondo di Garanzia”.

La normativa istitutiva di tali garanzie statali (L 662/1996 ed i successivi regolamenti attuativi della stessa), infatti, impongono espressamente il divieto di detta doppia garanzia.
In conclusione, quindi, la corretta impostazione riconosciuta dal Tribunale di Torino consente a coloro i quali hanno sottoscritto fideiussione in copresenza del Fondo di Garanzia di:

  1. contrastare validamente le pretese di pagamento della banca, ossia opporsi a decreto ingiuntivo;
  2. invocare la nullità̀ della fideiussione nella parte che duplica la garanzia di MCC;
  3. liberarsi di parte del debito (generalmente almeno pari al suo 80%).