Tel. 0586 1760106 info@analysisforbusiness.it

Durante gli anni della pandemia, il Legislatore ha correttamente ed efficacemente introdotto una normativa emergenziale a sostegno di tutte le imprese, modificando i criteri ordinari per il rispetto del postulato della continuità aziendale, contenuto nell’Art. 2423bis del Codice Civile (la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività). 

In particolare, il quadro normativo straordinario introdotto dal Decreto Liquidità ha permesso la previsione di tale valutazione non con riferimento al futuro, quanto al passato: l’ottica di forward looking è stata infatti sostituita con quella di backward looking. Questo importante cambiamento ha permesso di neutralizzare gli effetti negativi derivanti dalla crisi pandemica, sotto l’ipotesi secondo cui se un’impresa avesse rispettato i parametri di continuità aziendale prima dello shock, allora li avrebbe rispettati anche durante gli anni di crisi. Tale quadro normativo è rimasto in vigore per tutto il 2020 ed il 2021, ma dal 2022 si appresta ad essere nuovamente accantonato in favore del quadro ordinario, orientato al forward looking, ovvero all’adozione di una prospettiva con ottica futura.

Con il ritorno all’ordinarietà, rientreranno in vigore le tre disposizioni rimaste parzialmente in sospeso:

  1. L’Art. 2423bis comma 1, già citato inizialmente, secondo cui il concetto di continuità dell’attività si riferisce alla capacità aziendale di generare flussi capaci di remunerare i fattori produttivi in ottica futura, senza uno specifico riferimento temporale.
  2. Il principio contabile OIC 11, ai paragrafi 24-24, che definisce che gli organi direttivi aziendali devono eseguire una valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un arco temporale futuro prevedibile, in riferimento ad un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio. Le interpretazioni possono essere molteplici, ma ciò che interessa è che il limite minimo di valutazione sia fissato comunque nell’arco di un anno.
  3. Il principio di revisione internazionale ISA Italia n. 570, che più di altri assume connotazioni finanziarie, richiamando le dinamiche monetario attraverso una serie di indici di natura finanziaria e gestionale, oltre che di natura qualitativa.

Il ritorno all’ordinarietà, richiamato, sin inserisce all’interno del tema legato alla continuità aziendale legiferato tramite il “nuovo” (D.lgs. 155/2017) sistema normativo legato alla crisi aziendale, in quanto è la perdita stessa di continuità aziendale che rappresenta il preludio ad una condizione critica per l’azienda. In relazione a ciò, secondo quando previsto dalla Legge 147/2021 (modificativa del D.Lgs. 155/17), è l’imprenditore che deve essere in grado di compiere un’autovalutazione, la quale permetta di comprendere l’eventuale esistenza di disequilibri interni e, nel caso ve ne siano, le possibili cause: solo così l’imprenditore potrà avere cortezza dell’eventuale stato di crisi in cui verserà l’impresa ed agire nel pieno rispetto del principio di continuità aziendale.

Inoltre, è oggi condivisa l’idea secondo cui all’interno della nota integrativa dei bilanci redatti al 31.12.2021 debba essere presente una selezione di dati di natura quantitativa, previsti per assolvere ad una funzione di supporto al piano previsionale. La scelta di tali dati spetterà, infine, agli amministratori, i quali compiranno una scelta sulla base delle dimensioni aziendali e degli adeguati assetti amministrativi ed organizzativi.

Arriviamo, infine, alle Linee Guida EBA (European Banking Authority) che, con decorrenza 30.06.2021, sanciscono gli orientamenti in materia di concessione e monitoraggio da adottare da ogni Istituto di credito nella concessione di prestiti e rinnovo di affidamenti. 

L’adozione di misure finalizzate ad una corretta gestione amministrativa con l’ottica di proiettare al futuro le proprie aspettative economico/finanziarie (Art. 2086 del c.c.), obbliga l’imprenditore, anche nella gestione di una PMI (che sia una SAS, una SNC o una SRL non fa alcuna differenza!), ad adottare sistemi di programmazione e controllo, contabili ed extracontabili quali il Business Plan, il Business Model, le Analisi di Scenario, la Balanced ScoreCard e il Controllo di Gestione.

L’amministratore sprovvisto di queste informazioni si troverà sempre più in difficoltà nei confronti del sistema bancario e rischierà con il proprio patrimonio personale (Art. 2076 del c.c.) là dove la gestione aziendale non dovesse andare bene. Urge una presa di coscienza molto rapida al riguardo, soprattutto per coloro che sono convinti che una SRL possa metterli al riparo dalle intemperie che possano colpire l’azienda! 

Lo studio di consulenza aziendale di Livorno Analysis For Business Management è al fianco degli imprenditori nella gestione delle loro aziende.  Il nostro team, composto da consulenti aziendali ed esperti di controllo di gestione e pianificazione, è a disposizione per fornire un supporto concreto a tutti coloro che necessitano di maggiori informazioni circa il postulato di continuità aziendale o di professionisti a cui affidare la gestione di sistemi in grado di assicurare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e dei requisiti richiesti dai termini di legge. Contattaci per una consulenza privata.