Guida AFB

Composizione negoziata della crisi d'impresa: cos'è e come funziona

Un percorso volontario e riservato per trattare con creditori e banche prima che la crisi diventi irreversibile. Guida operativa con i riferimenti al Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019), aggiornata al Correttivo-ter.

In breve. Quando l'impresa è in difficoltà ma il risanamento è ancora possibile, la composizione negoziata è lo strumento che il legislatore ha costruito per quella zona grigia: non è un fallimento, non è il tribunale che decide al posto tuo. È un percorso in cui l'imprenditore, assistito da un esperto indipendente, tratta con creditori e banche per rimettere in equilibrio l'azienda. Il presupposto chiave: il risanamento deve essere ancora ragionevolmente perseguibile.

Questa guida spiega cos'è e come funziona. Se vuoi valutare il tuo caso con noi: parla con AFB →

L'avvertimento principale

Il tempismo è tutto

Il punto che conta più di ogni altro: la composizione negoziata funziona quando si attiva in tempo. Attivata presto, apre a un ventaglio di soluzioni; attivata tardi, quando la cassa è già a zero, diventa solo l'anticamera di procedure più dure. Il curatore arriva quando non si può più cambiare rotta. Questo strumento serve proprio a non arrivarci.

Ci sono momenti in cui un'impresa sana comincia a fare fatica: gli incassi rallentano, la cassa si assottiglia, una scadenza fiscale diventa una montagna. Non è ancora insolvenza, ma qualcosa si è inceppato. È proprio in quella zona grigia che la composizione negoziata offre un'alternativa concreta: un percorso volontario, riservato e stragiudiziale, in cui l'imprenditore mantiene la gestione e tratta.

Che cos'è, in concreto

Una trattativa riservata, non una procedura concorsuale

La composizione negoziata è disciplinata dagli articoli 12 e seguenti del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII) — D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal Correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024). Ha tre caratteristiche fondamentali:

Non è una procedura concorsuale: non incide sul merito creditizio in modo automatico, non è pubblica, e non blocca l'operatività dell'impresa.

I presupposti

Chi può accedervi e con quali condizioni (art. 12 CCII)

Possono accedervi gli imprenditori commerciali e agricoli iscritti al Registro delle Imprese, di qualsiasi dimensione — comprese le imprese "sotto soglia" e le imprese minori, per le quali è prevista una procedura semplificata (art. 25-quater CCII).

Il presupposto è una condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l'insolvenza, ma quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento. Tradotto: non serve essere già in default — anzi, è meglio non esserlo — ma serve che l'azienda abbia ancora una prospettiva di continuità credibile.

La domanda decisiva. Il risanamento è davvero alla portata, con i numeri alla mano? È il primo lavoro da fare — e va fatto onestamente, con bilanci, flussi di cassa e posizione verso il sistema bancario alla mano. Una diagnosi superficiale rischia di avviare un percorso che non regge.
Il punto di partenza operativo

Il test pratico e la piattaforma telematica (art. 13 CCII)

Il percorso passa da una piattaforma telematica nazionale gestita dal sistema delle Camere di Commercio (art. 13 CCII), raggiungibile all'indirizzo www.composizionenegoziata.camcom.it.

Sulla piattaforma è disponibile un test pratico di autodiagnosi che, sulla base di pochi dati economici e finanziari, dà una prima misura della ragionevole perseguibilità del risanamento e del fabbisogno. È uno strumento utile, ma indicativo: la valutazione seria si fa sui bilanci, sui flussi e sulla posizione verso il sistema bancario.

L'istanza di nomina dell'esperto si presenta poi telematicamente al Segretario Generale della Camera di Commercio del territorio in cui l'impresa ha sede legale.

Per le imprese con sede a Livorno e provincia. La Camera competente è la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno. È il territorio in cui AFB opera ogni giorno e presso il cui organismo (OCC) i professionisti di AFB sono iscritti come gestori della crisi.
Il ruolo centrale

L'esperto indipendente: chi è e cosa fa (artt. 13, 16, 17 CCII)

Cuore della procedura è l'esperto indipendente: un professionista terzo, iscritto in un apposito elenco tenuto presso le Camere di Commercio, nominato — per le imprese ordinarie — da una commissione composta da un magistrato, un membro designato dalla Camera di Commercio e uno designato dal Prefetto (art. 13 CCII).

L'esperto non decide e non sostituisce l'imprenditore: agevola le trattative, verifica la concretezza del piano di risanamento, vigila sulla correttezza e, al termine, redige una relazione finale sull'esito (art. 16 CCII).

Il suo incarico ha una durata di 180 giorni, prorogabili (art. 17 CCII), il che dà al percorso un orizzonte definito entro cui costruire la soluzione.

Lo scudo durante la trattativa

Le misure protettive: negoziare senza essere aggrediti (artt. 18-19 CCII)

Su richiesta, l'imprenditore può ottenere misure protettive: dal giorno della pubblicazione dell'istanza nel Registro delle Imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell'impresa, né acquisire diritti di prelazione se non concordati (artt. 18-19 CCII). Le misure vanno confermate dal tribunale, che ne verifica funzionalità e proporzionalità.

È lo scudo che consente di negoziare senza che, nel frattempo, un singolo creditore aggredisca l'azienda e faccia saltare il tavolo.

Un aspetto spesso ignorato, decisivo per chi lavora con le banche. La sola attivazione della composizione negoziata non è di per sé causa di revoca o riduzione degli affidamenti (art. 16 CCII). Le linee di credito non possono essere sospese o revocate per il solo fatto dell'accesso alla procedura. È una tutela che cambia radicalmente la postura del dialogo con gli istituti — e che va saputa far valere.
Durante le trattative

La gestione dell'impresa e le autorizzazioni del tribunale (artt. 21-22 CCII)

Durante le trattative l'imprenditore continua a gestire l'azienda (art. 21 CCII), con l'obbligo di operare evitando pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria e, quando l'insolvenza è già presente ma reversibile, nel prevalente interesse dei creditori.

Per gli atti più delicati interviene il tribunale, che può autorizzare:

Sono leve che permettono di tenere in vita l'impresa e, se serve, di traghettarla verso un nuovo assetto.

Come si conclude

Gli esiti possibili (artt. 23, 25-sexies CCII)

Le trattative possono chiudersi in più modi, a seconda di quanto si riesce a costruire:

Il vantaggio fiscale

Le misure premiali: perché conviene anche fiscalmente (art. 25-bis CCII)

Il Codice riconosce a chi accede alla composizione negoziata una serie di misure premiali di natura fiscale (art. 25-bis CCII):

Sono incentivi pensati per premiare chi affronta la difficoltà con trasparenza e per tempo. Quantificarli con precisione, nel caso concreto, fa spesso la differenza tra un piano sostenibile e uno che non regge.

Il ruolo di AFB

Come AFB accompagna l'imprenditore nel percorso

La composizione negoziata non è un modulo da compilare: è una trattativa tecnica, dove ogni numero va difeso e ogni interlocutore — creditori, banche, esperto, tribunale — parla una lingua diversa. AFB affianca l'imprenditore dall'inizio alla fine, come CFO esterno:

Sul fronte strettamente giuridico — misure protettive, procedure, contrattualistica dell'accordo — ci coordiniamo con lo Studio Legale BTG, partner della rete Impresa Protetta di cui AFB fa parte: un unico referente per l'imprenditore, le competenze giuste al momento giusto. L'imprenditore parla con noi; dietro, lavora una squadra.

Un caso concreto

La ristorazione toscana: 4,83% vs 20%

Un'impresa toscana della ristorazione, solida sul mercato ma con un debito fiscale accumulato e una tensione di cassa crescente, rischiava di essere travolta dalle prime azioni dei creditori. Abbiamo attivato la composizione negoziata con misure protettive per mettere in sicurezza l'attività, e costruito il best interest test.

Il risultato del confronto. Il riparto in ipotesi di liquidazione giudiziale avrebbe restituito ai creditori chirografari circa il 4,83%; la proposta formulata in composizione negoziata portava lo stesso ceto a circa il 20%. Con una doppia proposta alternativa ai creditori e l'interlocuzione diretta con banche ed Erario, il tavolo ha retto e l'impresa ha proseguito l'attività.

Numeri reali, nome e dettagli modificati nel rispetto della riservatezza.

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Parliamone prima che sia tardi.
Se riconosci la tua azienda in questa descrizione, il momento giusto per capire se la composizione negoziata fa per te è adesso, non quando la cassa sarà a zero. AFB può fare con te la prima diagnosi di risanabilità e dirti, con onestà e numeri alla mano, se e come percorrere questa strada. La prima conversazione non costa nulla e non impegna a niente.

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A cura di AFB — Analysis for Business.

Fonti istituzionali e normative: Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza — D.Lgs. 14/2019 (Normattiva) · Piattaforma telematica nazionale della composizione negoziata · CCIAA della Maremma e del Tirreno. Contenuto a scopo informativo, non sostitutivo di una valutazione professionale.

Domande frequenti sulla composizione negoziata