Cosa cambia, chi è obbligato e perché riguarda anche i tuoi contributi pubblici. Guida operativa con i riferimenti alla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) e ai decreti attuativi. Aggiornata al 15 ottobre 2026.
Questa guida spiega cos'è l'obbligo e come mettersi in regola. Per valutare la tua posizione: parla con AFB →
L'obbligo è previsto dalla Legge di Bilancio 2024 — L. 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi 101-112. La norma quadro è stata poi attuata dal Decreto MEF-MIMIT n. 18/2025 — che definisce beni, eventi e limiti economici della copertura — e integrata dal D.L. 39/2025 (convertito in L. 78/2025), che ha scaglionato le scadenze per dimensione d'impresa.
Il precetto della legge è chiaro: le imprese devono dotarsi di una copertura assicurativa contro i danni ai beni aziendali causati da eventi calamitosi. L'architettura normativa è in evoluzione — i decreti attuativi hanno già subito ritocchi — ma l'obbligo nella sua sostanza è operativo.
Sono tenute all'obbligo tutte le imprese con sede legale in Italia (o stabile organizzazione) iscritte al Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2188 c.c., a prescindere da dimensione e settore, che detengano immobilizzazioni materiali. Restano fuori le imprese prive di tali beni.
Le imprese agricole (art. 2135 c.c.) seguono un regime distinto, con un fondo mutualistico dedicato, e non rientrano in questo specifico obbligo: se operi in agricoltura, la tua posizione va valutata a parte.
Il termine per adeguarsi dipende dalla dimensione dell'impresa. Il quadro, più volte ritoccato, è oggi il seguente:
| Categoria d'impresa | Termine | Stato |
|---|---|---|
| Grandi imprese | 1° aprile 2025 | in vigore |
| Medie imprese | 1° ottobre 2025 | in vigore |
| Piccole e micro imprese | 31 dicembre 2025 | in vigore |
| Alcuni settori (es. pesca e acquacoltura, ristorazione e turismo ricettivo) | 31 marzo 2026 | prorogato |
Attenzione: le scadenze sono state differite più volte e per settori diversi. Prima di dare per scontata la tua posizione, va verificata caso per caso — è la prima cosa che controlliamo insieme.
L'obbligo riguarda le immobilizzazioni materiali iscritte in bilancio alla voce B-II, numeri 1, 2 e 3 dell'art. 2424 c.c.:
Restano esclusi, tra gli altri, i veicoli iscritti al PRA, le merci e le scorte di magazzino, gli immobili in costruzione e i beni che risultino totalmente abusivi.
La copertura riguarda tre rischi catastrofali:
Sul piano tecnico, gli eventi che si manifestano entro 72 ore dalla prima occorrenza sono considerati un unico sinistro, con effetti su franchigie e scoperti: un dettaglio che incide sul costo reale della protezione e va letto con attenzione nelle condizioni di polizza.
Per approfondire la disciplina dal lato delle assicurazioni, il riferimento è IVASS — Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; per le indicazioni del Ministero sullo strumento, MIMIT — Polizze per rischi catastrofali.
La legge non prevede una sanzione pecuniaria diretta per chi non si assicura. Ma introduce un effetto molto più concreto per chi fa impresa con l'aiuto del pubblico: la mancata copertura deve essere tenuta in considerazione nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni e agevolazioni.
In pratica, l'impresa non in regola rischia di vedersi escludere o penalizzare nell'accesso a bandi, crediti d'imposta e finanza agevolata. Per chi costruisce parte della propria crescita su questi strumenti, la polizza catastrofale smette di essere un costo assicurativo e diventa un requisito di accesso da presidiare.
Chi ha già fatto il percorso degli adeguati assetti con noi sa che la mappatura dei rischi operativi e patrimoniali è il punto di partenza. La copertura catastrofale entra in quella mappa come una delle misure attive di presidio: non basta identificare il rischio, occorre gestirlo.
Oggi la mancata copertura non porta una multa: pesa sull'accesso agli incentivi. Ma la direzione è segnata. L'obbligo è nato da poco ed è già stato esteso, per fasi, a platee sempre più ampie: la logica del legislatore è far entrare la protezione catastrofale nella normalità della gestione d'impresa.
È lecito attendersi che, come è accaduto per gli adeguati assetti, ciò che oggi è un onere "morbido" si irrigidisca nel tempo. Gli adeguati assetti (art. 2086 c.c.) sono partiti come un dovere generico e sono diventati, complice la giurisprudenza, un terreno di responsabilità concreta per amministratori e organi di controllo, con decisioni dei tribunali a carico di chi non se n'era occupato. Non è difficile immaginare per la catastrofale un percorso analogo, verso conseguenze più dirette per chi non è in regola.
La polizza la sottoscrive un assicuratore, ma la parte che decide se è giusta, sufficiente e sostenibile è economico-finanziaria — ed è la nostra. AFB, come CFO esterno, interviene su ciò che viene prima e intorno alla copertura:
La copertura vera e propria la costruisce il consulente assicurativo della Rete Impresa Protetta, di cui AFB fa parte. È lo stesso principio della composizione negoziata: un unico interlocutore — noi — e dietro un ecosistema di professionisti che si attivano quando servono. Sul catastrofale entra il consulente assicurativo, che tara le coperture (catastrofale, property, D&O, RC professionale) sulla reale esposizione dell'impresa; noi restiamo il tuo punto di riferimento e teniamo insieme numeri, obblighi e protezione — così le due cose non viaggiano separate. Tu parli con una persona sola; dietro, lavora una squadra.
Raccontaci la tua situazione: verifichiamo la tua scadenza, mappiamo i beni da assicurare e coordiniamo la copertura.
Parla con noi →La polizza catastrofale è uno dei tasselli del presidio. Scopri come AFB affianca l'imprenditore su tutto il fronte finanziario e gestionale.
Il metodo AFB →A cura di AFB — Analysis for Business.
Fonti istituzionali e normative: Legge di Bilancio 2024 — L. 213/2023 (Normattiva) · MIMIT — Polizze per rischi catastrofali · IVASS — Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Contenuto a scopo informativo, aggiornato a settembre 2026, non sostitutivo di una valutazione professionale.
Sì, se la tua impresa è iscritta al Registro delle Imprese e possiede immobilizzazioni materiali (terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature). Fanno eccezione le imprese agricole, che seguono un regime distinto con un fondo mutualistico dedicato.
Non è prevista una multa diretta, ma l'assenza di copertura deve essere considerata nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche: può quindi escluderti o penalizzarti nell'accesso a bandi e finanza agevolata. Per chi lavora con incentivi pubblici è un rischio concreto da presidiare.
Le immobilizzazioni materiali iscritte alla voce B-II, numeri 1-3 dell'art. 2424 c.c.: terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali. Sono esclusi, tra gli altri, veicoli iscritti al PRA, merci e scorte di magazzino, immobili in costruzione.
Sisma (terremoto), alluvione (comprese inondazione ed esondazione) e frana. Gli eventi che si manifestano entro 72 ore dalla prima occorrenza contano come un unico sinistro, con effetti su franchigie e scoperti. Questa regola va letta con cura nelle condizioni di polizza.
Dipende dalla dimensione: grandi imprese dal 1° aprile 2025, medie dal 1° ottobre 2025, piccole e micro dal 31 dicembre 2025; per alcuni settori (pesca e acquacoltura, ristorazione e turismo ricettivo) il termine è stato prorogato al 31 marzo 2026. Le scadenze sono state più volte differite: conviene verificare la propria posizione caso per caso.
No: AFB è il tuo CFO esterno. Mappiamo i beni da assicurare, verifichiamo la scadenza e l'impatto sulle agevolazioni, e coordiniamo la copertura con il consulente assicurativo della Rete Impresa Protetta. La polizza la costruisce un assicuratore specializzato; noi teniamo insieme numeri, obblighi e protezione — un unico punto di riferimento per l'imprenditore.